Procedure semplificate per microcogenerazione e geotermico e un piano straordinario per il risparmio energetico.
Diverse le novità contenute all'articolo 27 (recante “Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico”) del ddl 1195 - “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” - approvato con modifiche dal Senato il 14 maggio e ora al vaglio della Camera.
È previsto che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d’intesa con la Conferenza unificata, predisponga un piano straordinario per l’efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmetta alla Commissione europea. Il piano andrà predisposto con l'apporto dell'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n 115 del 30 maggio 2008.
Le misure del piano
Il piano dovrà avere i seguenti contenuti, che elenchiamo di seguito.
a) misure per favorire il coordinamento e l’armonizzazione tra le funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;
b) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuati e in fase di avvio, con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;
d) meccanismi e incentivi per l’offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni, ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici come definiti all’articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e grandi centri commerciali;
e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di microcogenerazione e di piccola cogenerazione;
f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in sostegno della domanda;
g) misure di semplificazione amministrativa tali da permettere lo sviluppo reale del mercato della generazione distribuita;
h) definizione di indirizzi per l’acquisto e l’installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, anche estendendo l’applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e l’istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell’edilizia per uso civile abitativo o terziario, delle infrastrutture, dell’industria e del trasporto;
i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare l’accesso delle medesime all’autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita, all’utilizzo delle migliori tecnologie per l’efficienza energetica e alla cogenerazione.
Tempi di applicazione
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d’intesa con la Conferenza unificata, con proprio decreto definisce norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili devono adottare ai fini dell’individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia, ad eccezione di quelli idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 Mwe. Le norme e le procedure andranno definite nel rispetto dei princìpi della semplificazione, della certezza e della trasparenza dell’azione amministrativa e della salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela ambientale, nonché nel rispetto delle competenze delle regioni e delle amministrazioni locali.
Semplificazioni
Il ddl Sviluppo introduce anche semplificazioni per la cogenerazione e il geotermico. Per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione (ossia fino a 50 kilowatt elettrici) basterà una comunicazione da presentare all'autorità competente ai sensi del Dpr 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia). Per l'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione (fino a 1 Mwe) sarà sufficiente una Dia (denuncia di inizio attività).
Risorse geotermiche
Sempre all'articolo 27 del ddl Sviluppo si legge: “Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge […] uno o più decreti legislativi al fine di determinare un nuovo assetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche che garantisca, in un contesto di sviluppo sostenibile del settore e assicurando la protezione ambientale, un regime concorrenziale per l’utilizzo delle risorse geotermiche ad alta temperatura e che semplifichi i procedimenti amministrativi per l’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura”.
Per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde geotermiche per il riscaldamento e la climatizzazione degli edifici, basterà una semplice Denuncia di inizio attività (Dia). In merito il ministero dello Sviluppo economico emanerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore del testo di legge definitivo, ulteriori disposizioni.
Fotovoltaico e aree comunali
Il disegno di legge stabilisce anche che, allo scopo di incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l’erogazione in conto energia e dei servizi di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
Scambio sul posto per i Comuni
Inoltre, per incentivare l’utilizzazione dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta (secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244), per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.
Graziati gli elettrodomestici inefficienti
Novità anche per elettrodomestici e motori elettrici. È stato infatti cancellato il divieto, previsto a partire dal 1°gennaio 2010 dalla Finanziaria 2008, di commercializzare elettrodomestici di classi energetiche inferiori alla A e di motori elettrici di classe 3 anche all'interno di apparati. Abrogato anche il divieto, a partire dal 1° gennaio 2011, di importare, distribuire e vendere lampadine a incandescenza ed elettrodomestici non muniti di un dispositivo per interrompere del tutto il collegamento alla rete elettrica.
Niente certificazione per sostituzione impianti
Ricordiamo, infine, che l'articolo 31 (recante “Semplificazione delle procedure”) del ddl Sviluppo ha ampliato l'esenzione dall'obbligo dell'attestato di certificazione energetica – già prevista dalla Finanziaria 2008 per la sostituzione di infissi e l'installazione di pannelli solari termici – anche per le caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e geotermico a bassa entalpia. Il breve articolo recita infatti: “All'articolo 1, comma 24, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « e al comma 346 del medesimo articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1 ».
Fonte: Casa&Clima