Negli ultimi anni la normativa italiana, al fine di favorire lo sviluppo della produzione di energia mediante fonti rinnovabili anche tra gli imprenditori agricoli, ha introdotto disposizioni di carattere fiscale volte ad incentivarne la diffusione.
Proprio per far conoscere i vantaggi e il corretto trattamento tributario da applicare agli incentivi legati alla produzione di energia verde in ambito agricolo l’Agenzia delle Entrate ha emanato oggi la circolare numero 32/E.
Il documento riprende le novità introdotte dalla finanziaria 2006 e da una serie di interventi normativi successivi che hanno ampliato la categoria delle attività agricole connesse, includendo da un lato la generazione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche e dall’altro la produzione di carburanti e prodotti chimici ottenuti da sostanze vegetali.
In questo modo, queste attività possono essere annoverate tra quelle che producono reddito agrario e non d’impresa e, quindi, possono essere tassate su base catastale anziché analitica. Un’agevolazione riconosciuta alle attività agricole connesse quando vengono svolte utilizzando prevalentemente beni derivanti dallo svolgimento delle attività agricole principali.
Principio che si applica con alcune eccezioni anche al fotovoltaico. In questo caso, spiega la circolare, siamo di fronte a un’attività agricola connessa di natura atipica in quanto “non richiede l’utilizzazione di prodotti provenienti dal fondo, bensì necessita della installazione di specifici impianti (pannelli fotovoltaici) in grado di convertire le radiazioni solari in energia elettrica o calorica". È stato pertanto necessario individuare parametri alternativi.
In sintesi, “la produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è sempre produttiva di reddito agrario per la parte generata dai primi 200 Kw di potenza nominale installata”. In caso contrario, “ossia se generata da impianti di potenza superiore ai superiori a 200 Kw, l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 KW, è produttiva di reddito agrario” solo se ricorre nei requisiti richiamati dal documento.
La circolare dedica spazio anche al trattamento tributario dei certificati verdi. Questi titoli sono considerati beni immateriali strumentali così come, per esempio, le licenze e le concessioni. Di conseguenza, il loro trasferimento sconta l’Iva con aliquota ordinaria del 20 per cento.
Per quanto riguarda, invece, le imposte dirette, gli introiti derivanti dalla cessione dei certificati verdi possono rientrare nel reddito calcolato su base catastale o essere considerati plusvalenze a seconda che il produttore agricolo sia titolare o meno di reddito agrario.
Nell'ultimo capitolo la circolare precisa, infine, l'inquadramento ai fini Iva e Irap delle cessioni di elettricità da fonti verdi effettuate dagli agricoltori. Più precisamente, queste vendite sono imponibili a Iva con aliquota ridotta al 10 per cento e versano l'Irap nella misura dell’1,9 per la parte di reddito determinata catastalmente e del 3,9 per cento per la parte di reddito relativo alla produzione e cessione di energia eccedente i parametri prestabiliti.
fonte: Zero Emission