Dopo quasi quattro anni di attesa dalla pubblicazione del DL 192 del 19 agosto 2005 il Governo pone una parola certa, sembra anche definitiva, sulla metodologia di calcolo per le diagnosi energetiche degli edifici e per la certificazione. Già il 30 maggio 2008, il Governo approva, come allegato al decreto di attuazione della Direttiva Europea 2006/32/CE, (DL 115/08) lo scheletro delle linee guida sulla certificazione energetica che però sono rimaste nel limbo fino ad adesso. Una accelerazione decisiva è avvenuta con il Dpr 59/09, entrato in vigore il 25 giugno, che confermava la metodologia di calcolo (Uni TS 11300) e introduceva concetti importanti, come la quantificazione del fabbisogno termico per la climatizzazione estiva e la trasmittanza termica periodica.
Con il Decreto interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture) attuativo del comma 1, art. 5 e del comma 9, art. 6 del medesimo decreto entrano in vigore le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Il Dpr pubblicato era il penultimo dei tre decreti che il Governo era tenuto ad emanare per l'attuazione dei Dlgs 192/2005 e 311/2006 che recepiscono in Italia la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Il Consiglio dei Ministri deve ancora approvare un Dpr attuativo della lettera c), comma 1 art. 4 del Dlgs 192/2005, che dovrà indicare i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.
Le novità
Nelle Linee Guida sulla certificazione compaiono alcune novità, rispetto a quanto già visto fino a questo momento.
La più importante riguarda l'adozione del “cruscotto” energetico in aggiunta al grafico con istogrammi, cui l'utente forse si era già abituato.
La targa energetica indicherà sia le prestazioni dell'involucro che il rendimento medio dell'impianto.
Per gli immobili sopra i 200mq diviene obbligatoria anche l'indicazione delle performance dell'involucro in relazione alla climatizzazione estiva
Aumenta il numero delle classi, ricavando degli spazi all'interno degli scaglioni tradizionali da A a G. E' volontà del legislatore incentivare in questo modo il passaggio di classe attraverso interventi di riqualificazione.
Viene ufficializzata l'adozione del software DOCET di CNR e ENEA per la diagnosi energetica di edifici esistenti, in alternativa ad altre metodologie come i rilievo dei consumi o l'adozione della procedura semplificata della UNI TS 11300
Dal 2010 sarà obbligatorio, per le nuove costruzioni, raggiungere almeno la classe C
Viene lasciato spazio alle Regioni nelle modalità di raccordo con le normative regionali già in vigore
E' riconosciuta la facoltà per il proprietario di non certificare l'immobile attraverso un'autodichiarazione di appartenenza dello stesso alla classe G
Raccordo con le normative regionali
Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 192 le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici.
Nel disciplinare il sistema di certificazione energetica degli edifici le regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo e dalla direttiva 2002/91/CE, tengono conto degli elementi essenziali quali:
a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell’attestato di certificazione energetica, compresi i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell’edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;
c) le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini, tenuto conto delle norme di riferimento;
Tavolo di confronto tra Stato - Regioni
Anche se il legislatore spinge verso una armonizzazione delle procedure regionali varate in questi anni verso le linee guida nazionali ritiene però di non perdere il bagaglio di esperienze acquisito. A tale scopo il decreto prevede l'istituzione di un tavolo di confronto e di coordinamento con l'obiettivo di individuare le modalità di trasferimento delle informazioni verso il consumatore, lo scambio di esperienze tra i programmi regionali, lo sviluppo di iniziative coordinate, lo sviluppo di di marchi volontari di qualità energetico-ambientale.
Validità dell'attestato
Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni, ai sensi del comma 5, dell’articolo 6 del decreto legislativo 192. La validità massima dell’attestato di certificazione di un edificio è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione ad esso asserviti.
Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l’attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
I libretti di impianto o di centrale di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono allegati all’attestato di certificazione energetica.
Ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile, di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti, ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistico o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio è obbligatoria la ricompilazione dell'attestato di certificazione.
Fonte: Casa&Clima