Dovrebbe approdare al prossimo consiglio dei Ministri il Decreto Legge predisposto dal Ministro Bondi sulla semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica per piccoli interventi. Lo rivela una nota dell'agenzia stampa Il Velino, diretta da Daniele Capezzone, portavoce della maggioranza PDL, che ha anticipato i contenuti della bozza definitiva.
Il testo del provvedimento, approvato in via preliminare dal Governo il 9 ottobre dello scorso anno, disciplina il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
Iter legislativo del decreto
Il decreto ha avuto una gestazione lunga, è stato messo a punto da un gruppo di lavoro presso il ministero per i Beni e le attività culturali insieme a regioni ed enti locali e ha già ottenuto e recepito l'intesa della Conferenza Unificata, nella seduta del 26 novembre 2009, le osservazioni del Consiglio di Stato e il parere favorevole delle commissioni competenti di Camera e Senato.
"Il regolamento - ha annunciato il Ministro Bondi durante l'audizione in Senato - riguarda più del 50% delle pratiche di autorizzazione paesaggistica. Assicura il dimezzamento dei tempi procedurali e consente un forte alleggerimento dell'onere di comunicazione e di documentazione a carico del cittadino".
Cosa cambierà con la semplificazione
Attualmente l'autorizzazione paesaggistica è necessaria per ottenere il titolo abilitativo per la realizzazione di interventi nelle zone vincolate. Il suo rilascio spetta agli organi territoriali, ma la competenze sull'autorizzazione paesaggistica è della Soprintendenza che deve esprimere un parere obbligatorio, preventivo e vincolante su tutte le istruttorie.
Con il Decreto una serie di attività verrebbero snellite, attribuendo in capo all'amministrazione locale un parere preventivo sugli interventi. L'elenco degli interventi "di lieve entità" è contenuto nell'allegato al Decreto. Sono meno rispetto alla bozza circolata nei mesi scorsi e secondo le stime del ministero dovrebbero abbattere del 75% il totale delle richieste autorizzative che affossano le soprintendenze. Più specificamente comprendono:
l'incremento dei volumi degli edifici, che non dovrà essere però superiore al 10 per cento della volumetria originaria e comunque non superiore ai 100 mc (e non si applica alle zone omogenee "A" del Dm n. 1444 del 1968)
gli interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti,
gli interventi su coperture come finiture esterne, porte, canne fumarie e comignoli e quelli necessari per l'adeguamento alle normative antisismiche o al contenimento dei consumi energetici degli edifici
le barriere architettoniche
la collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali
interventi come adeguamento della viabilità esistente (rotatorie, riconfigurazione incroci stradali, banchine e marciapiedi)
interventi di allaccio alle infrastrutture a rete se comportano opere soprasuolo, linee elettriche e telefoniche su palo (non superiori rispettivamente a 10 e 6,30 metri).
installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo come condizionatori, caldaie, antenne o parabole (la norma però non si applica agli immobili soggetti a tutela dall'articolo 136 comma 1 lettere a), b), c) del Codice
installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino a una superficie di 25 mq (anche qui la semplificazione non si applica alle zone territoriali omogenee "A" e alle aree vincolate previste nel Codice).
Nuova procedura con meno passaggi
Il regolamento dovrebbe consentire una migliore gestione della nuova procedura entrata in vigore il 10 gennaio 2010. Consente il dimezzamento dei tempi procedurali (60 giorni invece di 105), «Il procedimento autorizzatorio semplificato deve concludersi con un provvedimento espresso entro 60 giorni dal ricevimento della domanda» corredata solo da una relazione paesaggistica semplificata redatta da un tecnico abilitato che potrà essere inviata anche per via telematica se riguarda attività industriali o artigianali.
Prevede l'eliminazione di un passaggio procedurale (la pronuncia del soprintendente) quando la pratica appaia suscettibile di definizione negativa dinanzi all'amministrazione locale preposta alla gestione del vincolo. Di conseguenza, in caso di esito positivo si procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica, in caso negativo la domanda viene rigettata.
Quando la valutazione è positiva, inoltre, la procedura prevede che l'amministrazione locale invii al soprintendente la pratica. Se si esprime in modo favorevole, l'amministrazione rilascia immediatamente l'autorizzazione, altrimenti la rigetta senza investire nuovamente l'ente locale. Ma se poi la Soprintendenza rigetta la richiesta e l'interessato ricorre, l'organo di tutela ha 30 giorni di tempo per dire di sì o di no.
Una volta concessa, l'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace senza moratoria di 30 giorni. Infine è previsto che per il procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle commissioni locali per il paesaggio.
Regole condivise sul territorio
Sul fronte della semplificazione consente un forte alleggerimento dell'onere di comunicazione e di documentazione a carico del cittadino (si richiede una sola asseverazione su una relazione paesaggistica semplificata), ma forse è di maggiore interesse la definizione dei nuovi piani paesaggistici congiunti Stato-Regioni che consentirà di ridurre lo spazio di discrezionalità dell'autorizzazione paesaggistica e di concordare regole d'uso del territorio condivise, in base alle quali potrà operare la previsione, già contenuta nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 143 del codice, per cui i piani potranno prevedere per alcune tipologie di vincoli (le aree ex lege «Galasso») il semplice accertamento della regolarità paesaggistica nell'ambito del solo procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, senza necessità dell'autorizzazione paesaggistica" si legge nella nota di accompagnamento curata dal relatore Angelo Alessandri.
Esclusi i centri storici
Molte "semplificazioni", non si applicherebbero ai centri storici (purché definiti però da piani urbanistici comunali), cioè alle zone "A" tutelate dalla legge-ponte per l'urbanistica nel 1968.
Fonte: Casa&Clima